Il regolamento della Lega Biliardo sancisce i punti cardine e le regole necessarie per il corretto funzionamento di qualsiasi lega e/o ente promotore finalizzato alla promozione, gestione e diffusione dello sport biliardo.Ā
Invitiamo tutti gli associati e tesserati a conformarsi alle regole che lāente si ĆØ data, a rispettarle e ad impegnarsi affinchĆ© tutti ne comprendano lo scopo ed il ruolo adeguando il proprio comportamento.
CAPITOLO 1 - FINALITAā E SCOPI
CAP. 1 FINALITAā ā SCOPI
Ā La Lega Biliardo persegue i seguenti scopi generali:
a) promuovere la sviluppo fisico, sociale e culturale dei cittadini mediante lāesercizio del biliardo e il sano e proficuo impegno del tempo libero.
b) promuovere e rendere operanti con finalitĆ educative e formative i servizi sociali e le attivitĆ legate allo sport, alla ricreazione, alla cultura e al tempo libero.
c) promuovere ed attuare iniziative dirette a valorizzare le capacitĆ morali, intellettuali, fisiche, sportive, culturali, artistiche e turistiche dei cittadini.
d) promuovere la solidarietĆ e il volontariato nonchĆ© lāaggregazione sociale attraverso lo svolgimento delle attivitĆ istituzionali, al fine di migliorare la qualitĆ della vita.
e) realizzare i fini istituzionali, in particolare, nel quadro dei detti scopi generali.
La Lega Biliardo cura:
1) la propaganda e la promozione del biliardo (tutte le specialitĆ ), con particolare riguardo alle categorie giovanili, a quelle dei lavoratori, dei loro figli e dei loro familiari e della terza etĆ ; nel riconoscimento del valore sociale, educativo e formativo dello sport;
2) lāassociazionismo quale forma e mezzo per la promozione e realizzazione delle attivitĆ culturali, assistenziali e ricreative, nonchĆ© del turismo sociale;
3) La Lega Biliardo, inoltre, coordina lāazione di tutti gli organismi affiliati, al fine di promuovere la migliore efficienza e stimolandone lāattivitĆ a: livello internazionale, nazionale, interregionale, regionale, provinciale, comunale e di quartiere, coordina le attivitĆ del biliardo svolte da tutti gli organismi affiliati, e ne promuove lo sviluppo e la diffusione pur nel rispetto dellāautonomia funzionale, amministrativa ed organizzativa, propria di ciascun organismo affiliato.
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CAPITOLO 2 - AFFILIAZIONI E TESSERAMENTO
CAP. 2 AFFILIAZIONI ā TESSERAMENTI
Le associazioni (ex societĆ , gruppi sportivi o sezioni sportive) aventi sede sia nel territorio della Repubblica Italiana che in quello di Stati Europei che intendono far parte della Lega Biliardo si associano direttamente alla stessa o tramite il Comitato Provinciale o Territoriale Estero, secondo le norme del Regolamento Organico.
Lāordinamento interno delle associazioni, ĆØ libero pur dovendo gli statuti riflettere le disposizioni emanate con D. Lgs. n° 460/97 ed essere depositati, allāatto dellāiscrizione, presso la Lega Biliardo.
I Soci affiliati in possesso del cartellino della Lega Biliardo possono votare, se aventi diritto, e possono essere eletti alle cariche previste dallo Statuto.
Sono iscritti e tesserati alla Lega Biliardo i soci delle Associazioni iscritte alla Lega Biliardo, in regola con le quote di partecipazione. Non sono ammessi soci temporanei.
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CAPITOLO 3 - SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO
CAP. 3 SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO ASSOCIATIVO
Gli organismi cessano di far parte della Lega Biliardo:
– per mancato rinnovo dellāiscrizione;
– per recessione o scioglimento volontario;
– per radiazione, nel caso e con le modalitĆ previste dal Regolamento Organico.
Lo scioglimento del vincolo associativo non sottrae l’affiliato dallāosservanza degli obblighi giĆ contratti.
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CAPITOLO 4 - ORGANI DEL SETTORE
CAP. 4 ORGANI DEL SETTORE
sono:
- Assemblea Generale (A.G.
- il Presidente (P.N.)
- il Consiglio (C.N.)
- il Collegio dei Sindaci (C.d.S.) (qualora designati)
- Centrali delegati:
- Il Tesoriere
- la Commissione Tecnica Nazionale (C.T.N.)
- la Commissione Giudici di Gara (C.G.G.)
- Periferici elettivi:
- il Rappresentante di coordinamento (R.C)
- viene eletto dai Delegati dei Comitati Provinciali della Regione e/o responsabili di Settore; esercita funzioni di coordinamento ed assicura, nellāambito regionale, lāapplicazione della regolamentazione in vigore e delle particolari deliberazioni dellāAssemblea dei Delegati Provinciali stessi. Può intervenire in tutti i Convegni ed Assemblee compresa quella generale senza diritto di voto.
- Il Delegato (D.P.) e/o di Settore, esercita funzioni di organizzazione e coordinamento ed assicura, nellāambito provinciale e/o di Settore, lāapplicazione della regolamentazione in vigore.
- Periferici delegati:
- Ā Il Delegato ed i Componenti della Commissione Tecnica Provinciale (C.T.P.)
- Ā Il Delegato ed i Componenti della Commissione Provinciale Giudici di Gara (C.P.G.G.)
- Ā Il Fiduciario ove non esiste il Comitato Provinciale (F.P.).
La durata delle cariche elettive rimane fissata come segue:
– Organi Centrali: anni CINQUE
– Organi Provinciali: anni CINQUE
Le Commissioni nominate possono essere sostituite in qualsiasi momento nel caso di non efficace funzionamento o non corrispondenza alle direttive: se si tratta di Commissioni Generali, dal Consiglio Generale; se si tratta di Commissioni Provinciali, dal Consiglio del Comitato Provinciale.
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CAPITOLO 5 - ASSEMBLEA GENERALE
CAP. 5 ASSEMBLEA GENERALE
 à il massimo organo della Lega Biliardo essa è costituita dai Delegati Provinciali in carica, o loro commissari e fiduciari, con un numero di voti così suddiviso:
Province sino a 100 tesserati 1 voto;
Province da 101 tesserati a 300 2 voti;
Province da 301 tesserati e oltre 3 voti.
Per tesserati si intendono gli iscritti possessori di tessere della Lega Biliardo.
LāAssemblea ĆØ convocata, in via ordinaria, dal Presidente, ogni cinque anni entro il mese di marzo per lāesame della relazione morale e finanziaria del C.G. e per lāelezione delle cariche sociali.
In via straordinaria, viene convocata ogni qualvolta la convocazione sia deliberata dal C.G. o dalla metà più uno dei Delegati dei Comitati Provinciali. La richiesta deve sempre essere motivata ed accompagnata dallo specifico ordine del giorno degli argomenti che si chiede siano discussi.
LāAssemblea ĆØ validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metĆ più uno degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione quattro ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei presenti, comunque con un minio di 1/3 degli aventi diritto di voto.
La convocazione deve essere diramata con un preavviso di almeno trenta giorni per lāAssemblea Ordinaria e di quindici per quella Straordinaria, mediante invio dellāavviso di convocazione secondo le norme del Regolamento Organico. Lāavviso di convocazione deve contenere lāordine del giorno specificato.
I Responsabili Provinciali aventi diritto al voto possono farsi rappresentare dal Vice Delegato o da altro componente il Consiglio Provinciale stesso. Ognuno deve rappresentare la propria Provincia. Non sono ammesse deleghe rilasciate da altre Province. Non è ammesso il voto per referendum, né per delega ad altre Province. I commissari ed i fiduciari non possono rilasciare deleghe e quindi devono essere personalmente presenti.
Partecipano con diritto di parola, ma non di voto, anche i Procuratori.
Di ogni assemblea deve essere redatto verbale circostanziato.
LāAssemblea non può essere presieduta da un Dirigente Nazionale eletto uscente o in carica, nĆ© da un candidato. Può essere anche convocata dal P.N. entro la fine del primo triennio per lāaggiornamento sullo stato dellāUnione.
La sede dellāAssemblea viene stabilita dal C.G.
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CAPITOLO 6 - POTERI DELLāASSEMBLEA
CAP. 6 POTERI DELLāASSEMBLEA
a) Discute e vota la relazione morale e finanziaria sulla gestione della legabiliardo.
b) Elegge con votazioni separate, il Presidente Nazionale, 10 Consiglieri, 3 membri del Collegio dei Sindaci.
c) Tratta ogni altro argomento specificatamente iscritto allāordine del giorno.
Per le elezioni delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto e sono valide le deliberazioni adottate a maggioranza relativa dei votanti; in caso di paritĆ di voti, si procede al ballottaggio.
Per la presentazione dei candidati valgono le norme previste dal Regolamento Organico. Ć ammesso il voto consultivo e deliberativo per referendum solo su questioni di carattere organizzativo interno della legabiliardo; i programmi tecnico-sportivi sono delegati alla C.T.S.
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CAPITOLO 7 - IL PRESIDENTE
CAP. 7 IL PRESIDENTE
a) ĆØ il rappresentante legale della Lega Biliardo, delinea la politica dellāAssociazione, vigila e controlla tutti gli organi ufficiali dellāUnione ed ĆØ responsabile, nei confronti dellāAssemblea, del funzionamento della Lega Biliardo stessa;
b) ĆØ tenuto, sotto la sua responsabilitĆ , a non consentire alcuna spesa eccedente i limiti del bilancio preventivo. In caso di sua assenza o di impedimento ĆØ sostituito da chi ne fa le veci;
c) ĆØ coadiuvato nelle sue funzioni da un Segretario, nominato dal C.G., su proposta del Presidente della Lega Biliardo.
La persona incaricata ha funzioni di segretario nelle adunanze del C.G., delle quali redige i relativi verbali; partecipa alle riunioni senza diritto di voto;
d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Generale e ne fissa lāordine del giorno; convoca altresƬ le Assemblee Generali e Convegni; relaziona ed interviene nelle Assemblee Generali e Convegni;
e) esegue le deliberazioni dellāAssemblea Generale e del C.G.;
f) può conferire deleghe per lāesecuzione di atti legali, amministrativi, organizzativi e tecnici di sua competenza o specifici;
g) predispone, dāintesa con il Tesoriere, il rendiconto preventivo ed il rendiconto consuntivo, che sottopone a deliberazione dellāUfficio di Presidenza ed approvazione del Consiglio Generale;
h) può delegare, alcune funzioni proprie ai Vice presidenti o ad altri Consiglieri.
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CAPITOLO 8 - IL CONSIGLIO GENERALE
CAP. 8 IL CONSIGLIO GENERALE
Ā E’ composto da:
a) Presidente;
b) 10 consiglieri (eletti fra 5 Rappresentanti SocietĆ Sportive, 3 Rappresentanti Associazione Giocatori di Biliardo e 2 Rappresentanti Aziende Produttrici e Manutentori).
c) due Vice presidenti eletti in seno al C.G., di cui uno con mansioni vicarie;
Il C.G. delibera su tutti gli affari generali della Lega Biliardo, regolandone ed amministrandone lāattivitĆ al fine di assicurare lāadempimento degli scopi statutari.
In particolare:
– ratifica lāavvenuta elezione degli Organi Periferici (Delegati Comitati Provinciali e Procuratori per il coordinamento e la rappresentanza);
– nomina tutte le altre cariche non elettive previste dallāordinamento dellāAssociazione;
– rende esecutive le disposizioni statutarie e delibera in ordine ai regolamenti della Lega Biliardo;
– decide sui ricorsi avverso decisioni e deliberazioni della C.A. (Commissione Arbitri) nei casi previsti dal presente R.O.;
– ha il potere di intervenire in tutti i casi lo ritenga opportuno per il buon andamento della vita della Lega Biliardo;
– decide sui ricorsi avverso decisioni adottate dagli Organi periferici;
– elabora le eventuali proposte di modifica allo Statuto da sottoporre alla approvazione dellāAssemblea Generale;
– approva, su proposta della competente C.T.N., le eventuali modifiche al Regolamento Tecnico;
– può delegare parte dei propri poteri al Presidente.
Il C.G. ĆØ convocato dal Presidente almeno 1 volta allāanno ed ĆØ validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri in carica e delibera a maggioranza semplice; in caso di paritĆ di voti prevale quello del Presidente; in caso di assenza del Presidente, il C.G. viene presieduto dal Vice presidente Vicario.
Alle riunioni del C.G. possono essere invitati il Presidente del Collegio Sindacale, del Collegio dei Probiviri e delle Commissioni nonchƩ i Delegati e coloro che siano incaricati di particolari compiti istituzionali.
Il C.G., in qualsiasi momento del quinquiennio eletto, scade al termine del quinquiennio stesso.
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CAPITOLO 9 - COLLEGIO SINDACALE
CAP. 9 COLLEGIO SINDACALE
Il Collegio dei Sindaci (qualora designati) ĆØ composto da 3 membri effettivi, eletti dallāAssemblea Generale, più due supplenti anchāessi eletti dallāAssemblea Generale.
Il Collegio dei Sindaci ha il controllo della gestione finanziaria della Lega Biliardo con lāobbligo di riferire al C.G. ed allāAssemblea.
I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente del Collegio Sindacale alla prima riunione. Lāincarico di Presidente ĆØ incompatibile con altre cariche nellāambito della Lega Biliardo stessa.
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CAPITOLO 10 - IL TESORIERE
CAP. 10 IL TESORIERE
ĆØ conferito dal Consiglio Generale, su proposta del Presidente, a persona dello stesso Consiglio, o meglio, estranea al Consiglio.
Il Tesoriere ĆØ responsabile delle pratiche amministrative e contabili; della tenuta della cassa sociale e delle scritture contabili; predispone, inoltre, i dati necessari per la redazione sia dei consuntivi che dei preventivi annuali, da sottoporre alla valutazione e approvazione degli organi competenti. Il tesoriere ĆØ tenuto, su richiesta, a dare tutte le informazioni che necessitano al Collegio dei Sindaci.
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CAPITOLO 11 - COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (C.T.N.)
CAP. 11 COMMISSIONE TECNICA NAZIONALE (C.T.N.)
LāattivitĆ della Lega Biliardo ĆØ regolata da una Commissione Tecnica Nazionale che ĆØ costituita, per ogni specialitĆ , da un Rappresentante e da due membri facenti capo alla Lega Biliardo.
Le commissioni sovrintendono sul piano tecnico allāattivitĆ ed alle attrezzature tecniche delle proprie branche, predisponendone i relativi programmi organizzativi e finanziari che dovranno essere approvati dal C.G.
Le stesse Commissioni esaminano anche le proposte di modifica del Regolamento Tecnico da sottoporre successivamente allāapprovazione del C.G. Lega Biliardo.
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CAPITOLO 12 - COMMISSIONE GIUDICI DI GARA (C.G.G.)
CAP. 12 COMMISSIONE GIUDICI DI GARA (C.G.G.)
E’ preposta allāinquadramento, preparazione e designazione dei Giudici di Gara ed ĆØ composta da un Delegato e da due membri di cui uno con mansioni di Segretario.
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CAPITOLO 13 - LāASSEMBLEA PROVINCIALE
CAP. 13 LāASSEMBLEA PROVINCIALE
L’assemblea ĆØ costituita dai legali rappresentanti degli organismi affiliati alla Lega Biliardo di cui allāart. 3, ciascuno dei quali dispone dei seguenti voti:
– Sodalizi da minimo 10 tesserati e sino a 20 tesserati: 1 voto;
– Sodalizi da 21 tesserati a 50: 2 voti;
– Sodalizi da 51 tesserati a 100: 3 voti.
– Sodalizi da 101 tesserati ad otre, per multipli di 50 tesserati: 6 voti, per ogni multiplo, 3 voti ogni cinquanta tesserati.
Partecipano ad essa senza diritto di voto anche i Dirigenti del Comitato Provinciale e/o di Settore, il Delegato Provinciale e/o di Settore, il Delegato della Commissione Tecnica Provinciale ed il Delegato della Commissione Provinciale Giudici di Gara, purchĆ© non siano giĆ rappresentanti della propria Associazione allāAssemblea Provinciale.
Ogni rappresentante deve avere solo il voto o i voti della propria Associazione. Non sono ammesse deleghe da parte di altre Associazioni. Non ĆØ ammesso il voto per delega ad altre Associazioni.
LāAssemblea ĆØ convocata in via ordinaria dal Delegato del Comitato Provinciale ogni anno per lāapprovazione della relazione morale e finanziaria (dove esistente) ed ogni cinque anni per le elezioni delle cariche sociali entro il mese di marzo e comunque 20 giorni prima dellāAssemblea Generale o, in via straordinaria, quando la convocazione sia deliberata dal Consiglio del Comitato Provinciale o sia disposta dal C.G. della Lega Biliardo.
La convocazione, completa dellāordine del giorno e dellāindicazione della sede, deve essere comunicata per mail almeno 15 giorni prima della data fissata ai Sodalizi affiliati.
LāAssemblea ĆØ valida in prima convocazione se saranno presenti almeno la metĆ più uno degli aventi diritto al voto ed unāora dopo, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, comunque con un minio di 1/3 degli aventi diritto di voto.
LāAssemblea Provinciale discute e vota la relazione morale sulla gestione del Comitato Provinciale, la cui mancata approvazione costituisce motivo di decadenza, e tratta ogni altro argomento specificatamente iscritto allāOrdine del Giorno.
LāAssemblea Provinciale elegge il Delegato Provinciale.
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CAPITOLO 14 - ELEGGIBILITĆ ALLE CARICHE DELLāASSOCIAZIONE
CAP. 14 ELEGGIBILITĆ ALLE CARICHE DELLāASSOCIAZIONE ā INCOMPATIBILITĆ
Sono eleggibili alle cariche dellāAssociazione coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) etĆ superiore agli anni 18;
b) non avere subito condanne per reati comuni, esclusi i reati colposi o contravvenzionali;
c) non avere subito gravi sanzioni disciplinari (radiazioni e punizioni anche se amnistiate) superiori ad un anno di sospensione dallāattivitĆ ;
Sono peraltro non eleggibili coloro che prestano la loro opera nellāambito dellāAssociazione con retribuzioni fisse ed a scopo di lucro, per la durata di detta attivitĆ o per due anni dopo la cessazione della stessa. Le cariche statutarie previste nel presente statuto sono incompatibili fra loro.
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CAPITOLO 15 - DECADENZA E SOSTITUZIONI
CAP. 15 DECADENZA E SOSTITUZIONI
I singoli membri degli organi dellāAssociazione decadono dalla carica:
a) qualora si verifichino dopo le elezioni nei loro confronti, la perdita dei requisiti di eleggibilitĆ o la situazione di ineleggibilitĆ di cui allāarticolo precedente;
b) qualora per tre volte consecutive restino assenti ingiustificati dalle riunioni degli organi di cui fanno parte e alle quali sono tenuti a partecipare.
Il Consiglio Generale decade unitamente a tutti gli organi federali:
a) in caso di voto di sfiducia espresso dallāAssemblea;
b) in caso di dimissioni della maggioranza dei componenti del C.G.;
c) in caso di scioglimento, deliberato dallāAss. Straordinaria, per accertata impossibilitĆ di conseguire gli scopi
statutari o per gravi carenze funzionali. LāAssemblea Straordinaria elegge il nuovo C.G.
In caso di carenza o dimissioni del Presidente i suoi poteri vengono assunti dal Vice presidente vicario, appositamente giĆ designato dal C.G., il quale dovrĆ convocare entro sei mesi lāAssemblea Straordinaria per la nomina del nuovo Presidente. Tutti gli altri organi dellāUnione restano in carica. Lāeventuale mancanza, anche per dimissioni, di uno dei membri degli organi statutari, viene risanata con lāassunzione in carica di quel nominativo che, nellāultima elezione, abbia riportato il maggior numero di voti dopo lāultimo eletto.
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CAPITOLO 16 - DURATA DEI REGIMI COMMISSARIALI
CAP. 16 DURATA DEI REGIMI COMMISSARIALI
Nel caso di nomina di un Commissario Straordinario (FIDUCIARIO) da parte della Lega Biliardo a livello Provinciale, questo dovrĆ procedere alla convocazione dellāAssemblea Straordinaria per lāelezione di tutti gli organismi dellāUnione, entro e non oltre 6 mesi.
Per i Comitati Territoriali Esteri Europei che si costituiscono in relazione alla sede territoriale delle singole Associazioni affiliate si applicano e valgono le stesse norme previste per i Comitati Provinciali.
Lāestensione Territoriale di tali comitati verrĆ determinata dal C.G. su proposta del Dirigente Nazionale incaricato per il coordinamento di tali Comitati al quale vengono conferite le competenze del Presidente Regionale di Coordinamento Generale.
I Presidenti dei Comitati Territoriali Esteri partecipano alle assemblee Generali con tutti i diritti e poteri dei Delegati dei Comitati Provinciali secondo quanto previsto dallāart. 10 del presente statuto.
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CAPITOLO 17 - ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
CAP. 17 ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE
Le entrate annuali della Lega Biliardo, pur non avendo scopo di lucro, per la realizzazione delle proprie finalitĆ istituzionali, sono derivanti da quote associative; contributi volontari; contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivitĆ o progetti; contributi di organismi internazionali; donazioni o lasciti testamentari; rimborsi derivanti da convenzioni; dai proventi del tesseramento; da contributi ulteriori dei soci per lāattivitĆ istituzionale; da oblazioni.
Il tutto ĆØ amministrato dal Consiglio Generale che, tramite il Tesoriere, provvederĆ alla contabilizzazione di tutte le entrate, le uscite e lāeventuale avanzo di gestione.
Sulla base delle varie scritture si provvederĆ alla stesura del rendiconto consuntivo annuale.
Le quote ed i contributi versati dai soci sono intrasmissibili e rimangono acquisiti definitivamente della Lega Biliardo.
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CAPITOLO 18 - GESTIONE FINANZIARIA
CAP. 18 GESTIONE FINANZIARIA
1) La responsabilitĆ della gestione ĆØ assunta dal Presidente solidalmente con il Consiglio Generale.
2) Lāanno sociale coincide con lāanno solare.
3) Ć fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili di gestione, nonchĆ© fondi, riserve o capitale durante la vita dellāAssociazione.
4) Il rendiconto delle attivitĆ sarĆ redatto ed approvato annualmente, come strumento di informazione ai soci, ai sensi delle norme del C.C. e del D. Lgs. 460/97 riguardante gli Enti non commerciali di tipo associativo;
5) Per le occasionali raccolte pubbliche di fondi sarĆ redatto apposito e separato rendiconto con le modalitĆ ed i tempi previsti dal D. Lgs. 460/97 art. 8;
6) LāattivitĆ dei componenti eletti degli organi istituzionali ĆØ gratuito. Il Consiglio Generale potrĆ prevedere rimborsi spese come previsto dalle vigenti norme ed anche in altre forme per la collaborazione occasionale;
7) Alla fine di ogni anno, dopo aver accantonato la quota presumibile di spesa per il funzionamento della Lega Biliardo per lāanno successivo, lāeventuale avanzo sarĆ devoluto in beneficenza a destinatari deliberati dallāAssemblea, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
Il bilancio consuntivo e una sua relazione verranno sottoposti al controllo della Lega Biliardo.